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Legge n. 376 del 14/12/2000 - Doping e preparazioni galeniche

24.03.2012 17:14

NORMATIVA ANTIDOPING PER LE PREPARAZIONI GALENICHE

 

La legge di riferimento è la 376/2000 concernente: “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”[1].

Il provvedimento, entrato in vigore il 2 gennaio 2001, contiene disposizioni di particolare rilevanza, anche di carattere penale, per tutti coloro che praticano attività sportiva o che sono comunque coinvolti nell’organizzazione della stessa (CONI, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, dirigenti, tecnici, medici e operatori sanitari...), introducendo profonde innovazioni sia alla disciplina che nei criteri e nella metodologia dei controlli antidoping finora vigenti in Italia.

“Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.”[2]

L’art. 7 della suddetta legge prevede che:«I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal C.I.O.[3], sono tenuti a trasmettere annualmente, al Ministero della sanità, i dati relativi alle quantità - prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate - di ogni singola specialità farmaceutica.»

“Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta per sei mesi.”[4]

 

Il Ministero della Salute, con Decreto del 24 settembre 2003, ha stabilito nuove modalità di attuazione della Legge 376/2000 in materia di lotta contro il doping.

Il DM dal titolo “Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376”, conferma l’obbligo della RNR[5] per la dispensazione di tali preparazioni[6] Inoltre dette ricette hanno validità di 30 giorni escluso quello di emissione.

L’etichettatura delle suddette preparazioni deve riportare le frasi:

«Contiene sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi della legge n. 376/2000»

«Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping: può determinare effetti dopanti e causare anche per dosi terapeutiche positività ai test anti-doping».

Il DM 15.10.2002 ha inoltre previsto che il 31 gennaio di ogni anno, i farmacisti devono far pervenire al Ministero della Salute i dati relativi alle sostanze dopanti impiegate nell’allestimento di ogni singola preparazione galenica “officinale” e “magistrale”.

Il termine per la prima comunicazione era stato fissato al 31 gennaio 2004, procrastinato inizialmente al 31 gennaio 2005 e successivamente a quello 2006.[7]

Questa normativa garantisce, ancora una volta, la tutela dell’attività sportiva diretta alla promozione della salute individuale e collettiva nel rispetto dei principi etici ed educativi, cui credono la maggior parte di coloro che praticano lo sport o che si impegnano fattivamente – spesso professionalmente – nella sua continua valorizzazione.

 

IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE

Legge n. 376 del 14-12-2000 - DOPING.PDF (20,9 kB)

 



[1] Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 18 dicembre 2000.

[2] Art. 1 comma 2 legge 376/2000.

[3] Comitato Internazionale Olimpico

[4] Art. 7 comma 4 legge 376/2000.

[5] Ricetta Non Ripetibile

[6] Si tratta di preparazioni contenenti sostanze vietate incluse nella lista di cui al DM 15.10.2002 modificato dal DM 16.01.2004 .

[7] Si veda DM 30.12.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.01.2005 . I dati da inviare entro il 31.01.2006 saranno quelli relativi agli anni 2004 e 2005.

 

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